Con il Decreto Crescita (art. 12 septies D.l. 34/2019) sono state apportate delle modifiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2020, volte a semplificare gli adempimenti formali.
È eliminato l’obbligo ex art. 1 comma 1, lett. c) del D.L. n. 746 del 1983 di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Senza particolari forme rimane comunque ferma la necessità per l’esportatore abituale di rendere noto al proprio fornitore/ prestatore la volontà di effettuare acquisti senza applicazione dell’Iva, comunicando gli estremi del protocollo di recezione della dichiarazione d’intento contenuti nella ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate, che dovranno obbligatoriamente essere indicati nell’archivio delle dichiarazioni d’intento e di conseguenza nel corpo della fattura Telematica.
Una ulteriore e significativa semplificazione concerne l’abolizione dell’obbligo, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 633/72.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento il supporto rimane a Vostra completa disposizione.